• Brevettare il software

    La normativa italiana e la convenzione sul brevetto europeo vietano la brevettazione di software per computer “considerati come tali” ossia quei programmi che non producono nessun effetto tecnico che vada oltre la normale interazione fisica del software con l’hardware su cui è eseguito.

    Il divieto di brevettazione per i programmi software non è però assoluto: è infatti brevettabile il programma per elaboratore in grado di conseguire un effetto tecnico, nuovo ed inventivo, che permetta di risolvere un determinato problema tecnico oggettivo. Spesso si dice che la mancanza di un problema tecnico oggettivo, consente di distinguere un software fine a sé stesso (non brevettabile) da un programma che si propone di risolvere un problema tecnico, offrendo una soluzione costituita da elementi tecnici che consentono di ottenere un effetto tecnico innovativo.

    In altre parole, per poter accedere alla tutela brevettuale, le cosiddette “computer implemented inventions” (invenzioni implementate tramite un computer) devono produrre un effetto tecnico aggiuntivo che vada al di là della normale interazione tra il software e la macchina. Questo è ad esempio il caso di un programma che controlli un procedimento di produzione o che implementi un procedimento per elaborare dei dati che rappresentano delle entità fisiche.

    La protezione del software in sé considerato è invece possibile come opera tutelata dal diritto d’autore oppure come informazione aziendale riservata. Sotto il profilo della tutela autorale la protezione del software è tuttavia limitata alla riproduzione o all’elaborazione del software protetto: viene infatti tutelato il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto, ma ciò non vieta ad altri di poter trarre spunto da esso per attuare la medesima soluzione utilizzando un linguaggio diverso.

    Category:
    brevetti
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